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Safer Internet Day 2009
mercoledì, 4 febbraio 2009Il 10 febbraio 2009 si celebrerà il 6° Safer Internet Day. Ma che cos’è il Safer Internet Day?
Il Safer Internet Day è una giornata europea che si svolge ogni anno nel mese di febbraio (solitamente il 10 febbraio) per promuovere l’uso più sicuro e responsabile delle tecnologie on-line e della telefonia mobile, soprattutto tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.
È un’iniziativa sorta nel 2004 che ha visto una partecipazione via via crescente, tanto che si sono visti i risultati di un generale coinvolgimento di genitori, insegnanti, studenti, aziende e istituzioni. Difatti, nel 2008 per il Safer Internet Day più di 120 organizzazioni in 56 paesi, a livello locale, nazionale e pan-europeo, hanno preso parte a eventi sulla sicurezza nelle scuole, a sessioni di concorsi per i giovani, a pubbliche riunioni e a conferenze.
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L’aspetto interessante di questo evento è che si tiene lo stesso giorno contemporaneamente in più Paesi europei. In Italia il Safer Internet Day è organizzato da ADICONSUM e Save the Children e si celebrerà il 10 febbraio alle ore 10.30 a Roma in via della Consolazione 4, presso la Sala Gonzaga del Comando di Polizia Municipale. In tale occasione interverranno l’On. Mara Carfagna, Ministro delle Pari Opportunità, l’On. Paolo Romani, Sottosegretario Ministero Sviluppo economico, l’On. Roberta Angelilli, Europarlamentare, Domenico Vulpiani, Direttore della Polizia Postale e telecomunicazioni, Franco Mugerli, Presidente Comitato media e minori, Luca Borgomeo, Presidente Consiglio Nazionale Utenti. Modera Valerio Neri, Direttore Generale di Save the Children Italia e conclude Paolo Landi, Segretario generale di Adiconsum.
Lo stesso 10 febbraio in Lussemburgo, proprio per il Safer Internet Day, avrà luogo una cerimonia durante la quale le aziende che rappresentano i provider di Socia Network firmeranno un documento contenente i principi generali (sono 7 in tutto) impegnandosi a rispettarli. Tale evento vedrà la partecipazione del Commissario Europeo Viviane Reding. Il documento che verrà sottoscritto è frutto del lavoro di una task force europea, convocata dalla Commissione Europea nell’ambito del progetto Safer Internet Plus, ed è finalizzato a massimizzare la sicurezza nell’uso dei social network.
Telecomunicazioni: richiesta della Commissione UE all’AGCOM
sabato, 31 gennaio 2009In una lettera resa pubblica il 28 gennaio 2009, la Commissione europea ha chiesto all’AGCOM (Autorità italiana per le Garanzie nelle Comunicazioni) di non autorizzare Telecom Italia ad aumentare le tariffe che applica ai concorrenti per accedere alla propria rete telefonica (i cosiddetti “canoni di accesso disaggregato”) fino a quando non saranno disponibili i dati verificati che giustifichino tale aumento. Secondo l’AGCOM, il proposto aumento sarà più aderente ai costi reali con maggiore esattezza. La Commissione ritiene che il metodo di calcolo dei costi adoperato dalle autorità di regolazione sia fondamentale nel determinare il prezzo delle tariffe all’ingrosso fra gli operatori. La Commissione chiede quindi all’AGCOM di basare la regolamentazione di questo prezzo su dati verificati ed invita le autorità europee di regolamentazione delle telecomunicazioni a partecipare alla messa a punto di un metodo coerente di calcolo dei prezzi di accesso alle reti locali degli operatori storici.
“È di fondamentale importanza che il prezzo fatturato dagli operatori storici delle comunicazioni degli Stati membri dell’Unione europea ai propri concorrenti per poter accedere alla rete locale sia equo; questa è la condicio sine qua non del potenziamento della concorrenza nei servizi ai consumatori. I prezzi debbono pertanto essere stabiliti in base ai dati relativi ai costi, attendibili e verificati, con assoluta obiettività, dalle autorità nazionali di regolamentazione. Mi auguro che l’AGCOM terrà conto delle osservazioni formulate oggi dalla Commissione in modo che i consumatori italiani possano fruire del ventaglio di servizi di alto livello che solo la concorrenza può offrire” è quanto dichiarato da Viviane Reding, Commissaria responsabile per le Telecomunicazioni. “Invito le autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni in tutti gli Stati membri a collaborare attivamente con la Commissione per trovare strumenti più coerenti di determinare i costi relativi ai servizi all’ingrosso. Altrimenti, la concorrenza fra gli operatori dei diversi Stati membri rischierebbe di essere distorta da metodi di regolamentazione divergenti.
Fonte Europa. Il documento integrale in italiano è disponibile a questo link.
Francia: e-Government on-line per i cambiamenti di status
sabato, 31 gennaio 2009I cittadini francesi che desiderano comunicare il loro cambiamento del cognome simultaneamente a più amministrazioni pubbliche sono ora in grado di farlo da remoto, grazie ad un nuovo servizio di notifica on-line. Molti gli eventi della vita (matrimonio, divorzio, adozione, etc) possono provocare cambiamenti nello status matrimoniale o di nascita di ogni persona che implica delle modifiche del cognome. Secondo l’Istituto nazionale francese di statistica e di studi economici (INSEE), oltre 400.000 persone si trovano di fronte a una situazione di questo tipo ogni anno. Fino ad oggi, gli interessati dovevano notificare i loro cambiamenti di cognome per ogni ente pubblico, sia per posta tradizionale o per telefono, oppure di persona presso la sede di ogni organizzazione. Ciò ha richiesto la compilazione di moduli dissimili da un ufficio all’altro, e di fornire il maggior numero di copie dei relativi certificati. Il 14 gennaio 2009, Éric Woerth (Ministro francese delle Finanze) ha annunciato il lancio del nuovo servizio di notifica on-line. Coloro che sono disposti a fare uso di questo servizio interamente gratuito devono soltanto impostare un account personale sul portale nazionale di eGovernment www.service-public.fr. L’utente sarà in grado di allegare a una versione elettronica del certificato (ad esempio, matrimonio, certificato di nascita o di morte, estratto decisione del tribunale, ecc) per la sua dichiarazione (unica a tutte le amministrazioni). Il certificato in questione sarà depositato nella spazio del suo account personale.
Fonte Europa
eInvoicing: news dall’Europa
sabato, 31 gennaio 2009E’ disponibile a questo link il report intermedio sull’e-Invoicing. Con il termine e-Invoicing (il termine sta per electronic invoicing, ossia fatturazione elettronica) s’intende riferirsi al sistema di fatturazione elettronica a fronte di pagamento di somme effettuato tramite internet o altri mezzi elettronici. L’e-Invoicing riguarda le imprese, il settore pubblico ed i consumatori. Il processo di e-Invoicing è molto meno costoso rispetto a quello che viene utilizzato per l’emissione di fatture cartacee.
A livello europeo, la Commissione Europea in data 31 ottobre 2007 ha istituito il gruppo di esperti che ha il compito di elaborare uno schema giuridico entro il 2009. L’obiettivo è quello di sostenere la più ampia adozione ed utilizzazione dell’e-Invoicing a livello europeo. Tra i numerosi aspetti va affrontato anche quello della interoperabilità, affinché l’e-Invoicing possa essere utilizzato in concreto da parte di tutti i Paesi europei. Attualmente il report intermedio è sicuramente un passo avanti nel lavoro del gruppo di esperti.
Mezzi di pagamento elettronici: prevenzione e security
sabato, 31 gennaio 2009![]()
Ieri, 30 gennaio, a Roma si è svolto il Forum “Mezzi di pagamento elettronici: la nuova frontiera delle frodi e dei crimini finanziari. Conoscerli per prevenirli” organizzato da ADICONSUM. Il Forum è stato promosso da Adiconsum nell’ambito del progetto europeo “Ciclo di Seminari per la prevenzione delle frodi con i mezzi di pagamento elettronici”, condotto dall’associazione consumatori spagnola ADICAE e con il co-finanziamento della Commissione Europea – DG Giustizia, Libertà e Sicurezza. Tale progetto vede la partecipazione di 8 paesi europei attraverso le rispettive associazioni dei consumatori, al fine di sviluppare strategie e strumenti per combattere il crimine nel settore dei mezzi di pagamento, aumentando la cooperazione ed il coordinamento a livello nazionale ed europeo tra i maggiori attori operanti nell’area in oggetto: Forze dell’Ordine, Autorità giudiziaria, Associazioni dei consumatori e delle professioni, Istituzioni.
Si è trattato, come al solito, di un’occasione importante non soltanto per i consumatori, ma anche per le aziende e per la P.A. Gli interventi sono stati tenuti da: Mara Mignone del RISSC (Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità), Alessandro Zollo (ABI), Enrico Lodi (CRIF), Vincenzo Leggiero (Gruppo Monte dei Paschi di Siena), Raffaele Panico (POSTE), Antonio Caricato (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane), Antonio D’Onofrio (G.A.T.- ), Giovanni Pollastrini - UCAMP – Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (MEF).
Al di là del complessivo interesse per il contenuto di ciascun intervento è emerso sostanzialmente che, nonostante si viva al cospetto delle nuove tecnologie, paradossalmente i mezzi elettronici di pagamento in Italia non sono ancora molto utilizzati e gli stessi sono pervasi da uno scetticismo di fondo sia da parte del consumatore sia da quello dell’azienda. I dati dell’Italia sembrerebbero peggiori rispetto a quelli degli altri Paesi. Ovviamente è richiesta un’attenzione media da parte del consumatore per evitare di incappare in spiacevoli situazioni che potrebbero evolversi in vere e proprie truffe. Internet e le tecnologie sono terreno fertile per coloro che si dedicano alle frodi e alle truffe. È necessario prestare la dovuta attenzione. Su tali argomenti è stato interessante ed utile l’intervento dell’Isp. D’Onofrio del G.A.T. (Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza) il quale ha egregiamente illustrato le varie tipologie di truffe perpetrate mediante l’uso di internet e di dispositivi tecnologici, evidenziando come spesso nei comportamenti quotidiani è possibile restare vittima di truffe che possono sfociare anche nel furto d’identità (più noto come “identity theft”).
Mente ieri si teneva il predetto Forum, sul sito della T-System Italia (brand business del Gruppo Deutsche Telekom) veniva pubblicata una notizia sulla sicurezza. Infatti, T-System Italia ha dichiarato di aver realizzato un sistema di “rilevamento camuffamenti” basato su tecniche di riconoscimento facciale per il controllo degli accessi delle sedi di filiali bancarie. Si tratta del c.d. rilevamento biometrico ed entrano in gioco evolute tecnologie.
Secondo T-System Italia “Il sistema è in grado di identificare eventuali camuffamenti messi in atto da potenziali rapinatori al fine di occultare, totalmente o in parte, il proprio volto e, conseguentemente, inibire l’apertura delle porte di ingresso alla banca”. T-System Italia ha condotto un test in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Squadra Mobile della Questura di Milano ed i risultati sono stati resi noti “in occasione dell’evento di firma del protocollo d’intesa tra CNIPA ed ABI Lab – OSSIF (Osservatorio sulla Sicurezza Fisica)”.
Il rilevamento facciale è una realtà che viene sperimentata già da diverso tempo e, come ogni cosa, se da un lato tali tecnologie consentono di contrastare il crimine, dall’altro bisogna prestare attenzione a che tali sistemi non vengano utilizzati da terzi per finalità illecite che potrebbero sfociare nella grave fattispecie dell’identity theft (furto d’identità). Con ciò è raccomandabile di prestare attenzione ai luoghi virtuali in rete dove a volte in buona fede vengono pubblicate fotografie. L’argomento, però, merita una trattazione autonoma.
Supercalcolatori europei al servizio delle fonti di energia sostenibili
venerdì, 23 gennaio 2009Si riporta di seguito la parte iniziale del testo del comunicato ufficiale dell’UE disponibile in versione integrale a questo indirizzo.
“La cooperazione tra gli scienziati impegnati nella ricerca di una nuova fonte di energia rinnovabile e potenzialmente inesauribile e i centri europei di supercalcolo promette di accelerare i lavori grazie ai quali si potrebbe arrivare a coprire il fabbisogno energetico del pianeta. La Commissione europea ha annunciato oggi che darà a tutti gli scienziati che lavorano in Europa alla fusione nucleare, la quale sfrutta l’energia prodotta da reazioni simili a quelle che avvengono nel sole, un accesso dedicato a DEISA, la rete dei più avanzati centri europei di supercalcolo. Ciò consentirà agli scienziati di portare a termine una parte complessa del loro lavoro, quali le simulazioni di funzionamento di un reattore a fusione. L’Unione europea ha stanziato un fondo di 26 milioni di euro per il periodo 2004 -2011 a favore del consorzio DEISA, l’infrastruttura europea per il calcolo HPC distribuito, la quale fa uso di GÉANT (MEMO/08/133), la più grande rete mondiale di calcolatori, per condividere l’enorme volume di dati e le capacità di calcolo dei supercalcolatori europei. Gli scienziati partecipano al progetto mondiale di ricerca ITER (termine latino per “percorso”), la cui finalità è dimostrare le potenzialità della fusione nucleare quale fonte di energia pulita, sicura e durevole. Le possibili fonti di combustibile utilizzabili per la fusione sono largamente disponibili e un solo grammo di esse potrebbe fornire tanta energia quanta ne è prodotta da 11 tonnellate di carbone. La Commissione promuove l’accesso dei ricercatori alle strutture europee di supercalcolo al fine di contribuire ai lavori di ITER, il progetto sperimentale di fusione nucleare a livello mondiale che si sta portando avanti in Francia.”

Innovazione: pubblicata la situazione dei 27 Paesi UE
venerdì, 23 gennaio 2009Secondo il documento ufficiale “European Innovation Scoreboard 2008: Summary of the situation in the 27 Member States” pubblicato dall’UE a questo link, l’Italia viene considerata tra i 27 Paesi uno degli innovatori moderati. Tuttavia – prosegue il documento – il livello di innovazione è al di sotto della media dei 27 Paesi UE, così come pure il tasso di sviluppo. I punti di forza, rispetto al rendimento medio del paese, sono quelli della Finanza e del sostegno economico, mentre gli aspetti più deboli sono nelle risorse umane, investimenti e l’imprenditorialità.
Il documento citato precisa che la sintesi delle prestazioni dei vari Stati membri è misurata nel Quadro europeo di valutazione dell’innovazione 2008 (EIS), commissionato dalla Direzione generale per le Imprese e Industria della Commissione europea. Il Quadro di valutazione dell’innovazione europea è disposto dal Comitato economico e sociale di Maastricht e dal centro di ricerca di formazione per l’innovazione e la tecnologia (MERIT), assistita dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.
ICT for a global sustainable future
giovedì, 22 gennaio 2009
Ha avuto inizio questa mattina la conferenza internazionale “ICT for a global sustainable future” (How can ICT durably contribute to the wellbeing of all citizens around the world?) che si tiene a Bruxelles oggi e domani.
E’ prevista la partecipazione in apertura dei lavori della Commissario Viviane Reding. Il programma dei lavori è disponibile a questo indirizzo.
Questo evento rientra nel progetto PARADISO e, da quanto emerge dalle informazioni presenti sul sito ufficiale, con il patrocinio della Direzione Generale della Società dell’Informazione e Media (Directorate General Information Society and Media) della Commissione Europea. PARADISO costituisce uno dei progetti definiti FIRE (Future Internet Research and Experimentation – Futuro di Internet Ricerca e Sperimentazione) finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del FP7 (Seventh Framework Programme). Il progetto PARADISO, elaborato nel corso del primo semestre del 2007 e inaugurato ufficialmente nel marzo del 2008, mira a individuare le direzioni di ricerca strategica in materia di reti e infrastrutture di servizi ICT in considerazione l’ipotesi di un dirompente relativo paradigma globale della società (è un PARADISO acronimo formato dalle due parole paradigma sociale, e un chiaro riferimento ad un mondo migliore …).
Ancora sulla PEC: il legislatore italiano ci ripensa ?
giovedì, 22 gennaio 2009(ripresa da un post precedente…)
Questo contributo è tratto da “Diritto & Diritti” (www.diritto.it) – qui il link
Il 15/1/2009 la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale). In sostanza si tratta del c.d. secreto legge anticrisi. L’esame del provvedimento passa al Senato. Tra le novità di tale provvedimento spicca la ben nota PEC (Posta Elettronica Certificata) che era stata resa obbligatoria dal decreto anticrisi fondamentalmente per imprese e professionisti. Con riferimento alla PEC, attualmente, il testo dei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 16 – coordinato ed aggiornato secondo le modifiche apportate dal decreto in questione – risulta come segue:
«6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il . Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.»
È bene ribadire che l’obbligo di fornirsi di un indirizzo di PEC o di “analogo indirizzo …” è a carico delle società, dei professionisti iscritti in albi od elenchi e delle Amministrazioni. Il termine per adeguarsi è diferenziato: tre anni dall’entrata in vigore del decreto per le società ed un anno per i professionisti; per le Amministrazioni non è previsto un termine.
Con riguardo al nuovo testo approvato alla Camera, è evidente che il legislatore abbia voluto lasciare spazio ad altro sistema di comunicazione alternativo alla PEC che, però, assicuri l’interoperabilità “con analoghi sistemi internazionali”.
Al di là della prescrizione normativa contenuta nella norma (rectius, nei commi dell’art. 16 su riportati), ciò che ha suscitato più attenzione è stata proprio la modifica apportata alla Camera: essa costituisce il primo ed evidente aspetto da considerare sul piano interpretativo.
Difatti, il legislatore utilizza l’espressione “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali” per descrivere lo strumento di comunicazione analogo alla PEC.
Questo nuovo sistema è identificato con la posta elettronica puramente e semplicemente, ma al contempo, deve possedere determinati requisiti, anzi “tecnologie” volte a certificare: a) data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; b) l’integrità del contenuto delle stesse (comunicazioni, ovviamente). Inoltre si deve garantire l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Sebbene il provvedimento è in corso di approvazione, non è comunque utile ai fini interpretativi la relazione parlamentare che, relativamente all’art. 16, commi 6 e seguenti, recita: “Relativamente ai commi da 6 a 12 l’articolo in esame prevede la riduzione dei costi amministrativi sostenuti dalle imprese, prevedendo il ricorso a modalità di comunicazione e di consultazione dei dati ad esse relative in forma elettronica.”
Dall’analisi di questo contesto scaturiscono alcune osservazioni. Si diceva all’inizio che la modifica apportata al testo dei commi su citati lasciava non poche perplessità: in effetti, è così. L’emendamento in questione è stato accolto positivamente come un segnale di apertura da parte del legislatore verso soluzioni (di comunicazione) che non siano rigidamente governate dalla PEC. In effetti, chi scrive, da tempo, nutre forti perplessità sulla posta elettronica certificata, sia in ordine alla legittimità della sua istituzione, sia riguardo alla necessità di far ricorso ad un sistema di comunicazione assolutamente non interoperabile. Alla luce di ciò il cittadino è indotto a ritenere che l’emendamento apportato alla Camera vada valutato positivamente. Tuttavia, il giurista nell’interpretare la norma deve “leggerla” complessivamente e nell’intero suo contesto. Una lettura parziale è fuorviante ed errata.
Ciò posto, la prima considerazione è relativa alla disgiuntiva “o”: “… proprio indirizzo di posta elettronica certificata … o analogo indirizzo di posta elettronica”. Letteralmente la disgiuntiva non lascia spazio ad altra interpretazione se non quella secondo cui la PEC diventa alternativa all’”analogo indirizzo di posta elettronica” e viceversa. L’interprete attento non può esimersi dal considerare che il legislatore abbia voluto optare in questo modo per il criterio dell’alternatività tra due soluzioni. L’alternatività presuppone, però, che si debba trattare di due soluzioni tra loro fungibili delle quali ciascuna produca i medesimi effetti. A questo punto le perplessità prospettate all’inizio si concretizzano, poiché si perviene all’equazione PEC = “analogo indirizzo ….”. Non v’è chi non veda l’assurda erroneità di una simile affermazione e non è necessario spiegare le motivazioni. È sufficiente ricordare l’originale struttura della PEC (un sistema con imbustamento del messaggio e relative attestazioni dei server del mittente e del destinatario, ecc.) che proprio per la sua unicità non è paragonabile ad altro sistema di posta elettronica.
Al di là di quanto appena rilevato, le perplessità aumentano non poco, allorquando nell’identificare l’analogo della PEC il legislatore aggiunge: “garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”. Tale precisazione, così come formulata, lascia all’interprete lo spazio per ritenere che l’alternatività di cui si parlava comprende anche gli aspetti connessi all’interoperabilità. In sostanza, la norma nell’attuale formulazione lascia intendere chiaramente che la PEC è interoperabile al pari dell’”analogo indirizzo ….”. Questa affermazione è assolutamente falsa.
Sin qui gli aspetti singolarmente considerati. Uno sguardo d’insieme lascia l’interprete a dir poco disorientato, poiché la PEC e l’”analogo indirizzo …”, essendo alternativi l’uno all’altro, dovrebbero necessariamente essere fungibili. I giuristi sanno bene che si parla di fungibilità per chiarire, data una certa funzione, l’equivalenza di beni dello stesso genere. Alla luce di ciò non si reputa concepibile configurare una fungibilità tra la PEC e l’”analogo indirizzo …”, a maggior ragione neppure in termini di interoperabilità. In sostanza, secondo l’attuale assetto normativo, dovrebbe essere possibile rendere interoperabili i messaggi di PEC con quelli dell’”analogo indirizzo …” e consentire che gli stessi siano pacificamente scambiati tra loro conservando i requisiti imposti dalla norma. Ciò, ovviamente, non è possibile.
Un dato è certo: dall’entrata in vigore del provvedimento in questione i soggetti indicati nel comma 16 dovranno dotarsi – allo stato attuale – di uno dei sistemi di comunicazione. Se poi, ci si vuole soffermare sulla categoria degli avvocati, si dovrà considerare che gli stessi dovranno dotarsi di due indirizzi di PEC (uno secondo le prescrizioni del provvedimento in esame e un’altro per il PCT), salvo che non si opti per l’”analogo indirizzo …”. Lo scenario è facilmente immaginabile !
Pertanto, questo emendamento, manifesta sicuramente l’apertura del legislatore italiano alla presa di coscienza dell’importante tematica dell’interoperabilità che è la nota dolente della PEC. Tuttavia, va anche considerato che si tratta di un “work in progress”. Pertanto, è auspicabile che in sede di approvazione definitiva il legislatore rettifichi il dato testuale al fine di evitare nuove confusioni in materia. È opportuno, quindi, che il legislatore prenda coscienza della portata propriamente tecnica degli strumenti da utilizzare al fine di coniugarli con i principi giuridici dell’ordinamento.
Pubblicato da Nicola Fabiano 
